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Vignola
Grandi Idee
Associazione pubblico-privata
per la promozione del territorio
Tel. 059 766711 - 059 776521
info@vignolagrandiidee.it |
Piano di Marketing Urbano Città di Vignola
STATUTO
Associazione Vignola Grandi Idee
- È costituita un'associazione denominata "VIGNOLA GRANDI
IDEE"
- L'associazione ha sede legale e amministrativa a Vignola (MO) in Via
Bellucci, 1 presso la residenza municipale. LAssociazione potrà
avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute utili per
il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di sede non
comporta modifica statutaria.
- L'associazione ha durata illimitata.
- L'associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo la
valorizzazione del sistema economico locale con particolare riguardo
al commercio tradizionale al dettaglio, allartigianato di servizio
e tradizionale e ai pubblici esercizi, nell'ambito dell'identità
storico-culturale, ambientale e sociale di Vignola mediante iniziative
di promozione e sviluppo del territorio quali:
- individuazione dei comparti urbani omogenei da valorizzare;
- azioni di stimolo all'insorgenza di espressioni associative nei
comparti urbani omogenei in ritardo nella maturazione di forme aggregative;
- studi e analisi di mercato finalizzate a cogliere nei comparti
urbani omogenei le specializzazioni latenti, le possibili aree di
interazione funzionale e tematica, i destinatari preferenziali delle
attività promozionali, i bisogni primari di comunicazione;
- il coordinamento del cartellone degli eventi promozionali vignolesi;
- la progettazione e la gestione di propri eventi promozionali;
- il coordinamento dei programmi di animazione e promozione agiti
dalle associazioni d'area;
- la consulenza sullorganizzazione di servizi di supporto
alla distribuzione nelle aree commerciali naturali;
- la consulenza sullelaborazione dei piani di comunicazione
delle aree commerciali naturali;
- la progettazione e/o l'assistenza alle forniture di servizi per
il marketing delle aggregazioni tra imprese nelle aree commerciali
naturali (vetrinistica - packaging unificato - strutture e allestimenti
per attività di animazione - pubblicità - iniziative
editoriali - ecc.);
- accordi con Agenzie di "incoming" per l'offerta di pacchetti
turistici integrati;
- azioni di raccordo tra il commercio e l'artigianato tradizionali
e: le associazioni culturali, sociali, folcloristiche; i consorzi
e le associazioni per la promozione di itinerari; i consorzi e le
associazioni per la tutela di prodotti tipici;
- la concertazione con l'Amministrazione Comunale di progetti per
l'evoluzione e l'adeguamento del sistema segnaletico urbano (turistico
e commerciale);
- accordi tra il commercio e l'artigianato tradizionali ed il sistema
bancario locale e le organizzazioni commerciali di medie e grandi
dimensioni (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);
- iniziative promo-editoriali di portata cittadina o comprensoriale;
- accordi con enti di formazione per l'organizzazione di attività
formative e seminariali in materia di marketing urbano, turistico
e territoriale;
- studi di arredo urbano di pertinenza commerciale e turistica;
- accordi con la proprietà immobiliare su progetti di riconversione
funzionale di locali commerciali inutilizzati.
Per raggiungere detto scopo l'associazione potrà inoltre:
- organizzare gruppi di lavoro su problemi di natura culturale,
sociale, urbanistica ed economica;
- predisporre centri di documentazione in materia di marketing urbano
a favore dei soci;
- promuovere ricerche e progetti di sviluppo territoriale;
- organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari
per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- concertare iniziative e stipulare convenzioni con enti pubblici
e privati per la gestione di iniziative e la fornitura di servizi
nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di gruppi che, anche per singoli settori,
si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività,
collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti, favorendo
la loro adesione all'associazione;
Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà
collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale,
nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi
o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, compiere
operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali.
L'associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni
di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o
internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
- Nell'associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.
Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci,
indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati o partecipanti hanno il diritto di voto anche
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche
che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'associazione.
- Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda al consiglio
direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata dal consiglio
stesso.
Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera con la maggioranza
della metà più uno dei componenti.
Le decisioni del consiglio direttivo devono essere ratificate dallassemblea
dei soci nella prima seduta utile.
- Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli
agli scopi o al patrimonio dell'associazione. Il consiglio direttivo
decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità indicate
per l'ammissione.
- Il socio recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso. Le
dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al consiglio
direttivo.
- Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.
- L'assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa
è convocata dal consiglio direttivo.
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso
nella sede dell'associazione oppure spedito a tutti i soci e da pubblicare
nell'albo della sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato
per l'adunanza.
Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando
sono presenti almeno due terzi dei soci.
Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque
sia il numero dei soci intervenuti.
Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei
presenti. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e su
quant'altro di sua competenza.
È invece richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci
aderenti per modificare lo statuto dell'associazione, per deliberare
lo scioglimento dell'associazione e per la nomina e la revoca dei
liquidatori.
- Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse
soltanto tra soci e con un massimo di due per socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal
numero delle quote associative medesime.
- Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto
e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto
di recesso dei singoli soci.
- L'assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario
della seduta; il verbale dell'assemblea viene firmato dal presidente
e dal segretario.
- L'associazione è retta da un consiglio direttivo che cura l'amministrazione
ordinaria e straordinaria della medesima e ha il compito di elaborare
e gestire il programma annuale delle iniziative e delle attività
associative e di indicare le relative quote di partecipazione ai costi.
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile
da tre a nove, secondo la determinazione dell'assemblea all'atto della
nomina, scelti fra tutti i soci o categorie di soci.
L'assemblea determina anche la durata in carica del consiglio direttivo
che non potrà essere comunque inferiore a tre anni. I membri
del consiglio direttivo sono rieleggibili.
I membri del consiglio direttivo possono perdere la loro qualifica,
anche prima del termine previsto per il loro incarico, qualora si
verifichino le condizioni di esclusione del socio di cui all'art.8.
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente che
rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio,
nonché davanti a tutte le autorità amministrative e
giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.
Il presidente può conferire procure speciali ai soci e incarichi
professionali a terzi per determinati atti o categorie di atti, dopo
l'approvazione del consiglio direttivo.
Il presidente dura in carica per il medesimo periodo di durata del
consiglio direttivo.
- L'associazione chiude l'esercizio sociale il 31 Dicembre di ogni anno.
I bilanci o i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'associazione
per 30 giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione.
Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del
bilancio o del rendiconto approvato.
- Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio
dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione
del bilancio.
- Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal consiglio direttivo;
- da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà
dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni
di qualsiasi natura.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. È
ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro
esplicita richiesta, da formulare al consiglio direttivo entro un
anno dalla data del decesso.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma,
la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Il consiglio direttivo ha facoltà di emettere un regolamento
per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti
per singoli settori di attività.
- L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare
un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto
il consiglio direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza sulla
contabilità e sull'amministrazione dell'associazione.
- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
dei soci con la maggioranza prevista dall'art.11 del presente statuto;
l'assemblea provvede, in questo caso, alla nomina di uno o più
liquidatori.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come
pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati
ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe,
oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996
n. 662.
- L'Associazione è proprietaria del logo rappresentato in calce
al presente statuto. Il logo potrà essere utilizzato dai soci
come elemento grafico distintivo al fine di valorizzare la propria attività
o, più semplicemente, di pubblicizzare la propria adesione all'Associazione.
- Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di
legge in materia.

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